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Balneari: domani vertice per soluzione, arriva la proposta

29-08-2024 12:09 - ITALIA

La questione balneari si annuncia uno dei temi più delicati del vertice in programma domani alle 10 fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Le diverse posizioni nel centrodestra in questi mesi non hanno aiutato a sbrogliare la complessa questione, ma ora la premier ha deciso di accelerare. Come spiegano fonti di maggioranza, più del rischio di sanzioni da parte dell’Unione europea per l’inadempienza rispetto alla direttiva Bolkestein, preoccupano i Comuni che hanno iniziato a muoversi in ordine sparso mettendo a gara le spiagge. E così la premier ha affrontato il tema anche nel primo incontro con cui è ripartita al rientro dalle vacanze, ossia quello con Raffaele Fitto, il candidato in pectore al ruolo di commissario Ue italiano.

Il tentativo del governo di far slittare le gare di un anno, al 2025 - su cui non è mancato nel febbraio 2023 un severo richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella -, è stato stoppato dal Consiglio di Stato. Fitto da tempo lavora a un compromesso accettabile per la Commissione, ma nella coalizione finora aveva prevalso la linea, sostenuta soprattutto dalla Lega e da parte di Fi, di insistere sulla mappatura delle coste (bocciata dall’Ue) per dimostrare che la risorsa spiaggia libera non è scarsa e quindi non si deve applicare la direttiva Bolkestein.

Il problema immediato, spiegano fonti di maggioranza, è che in assenza di un quadro chiaro, e anche alla luce del richiamo dell’Antitrust sulla necessità di evitare ulteriori proroghe, i Comuni stanno procedendo con le gare con criteri e tempistiche diversi. Lignano Sabbiadoro, ad esempio prevede affidamenti fino a 15 anni, mentre Gaeta punta a premiare chi garantisce servizi e investimenti senza consumare suolo demaniale e fissa il limite di una concessione per imprenditore.

LA BOZZA DEL DDL CHE ARRIVERA' AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DOMANI

Una proroga da uno a cinque anni per gli attuali gestori, a seconda della percentuale regionale di occupazione delle coste, per poi mandarli a gara con il riconoscimento di un indennizzo basato sul valore aziendale. Sono i punti salienti del disegno di legge sulle concessioni demaniali marittime a cui sta lavorando il governo Meloni, di cui Mondo Balneare è entrato in possesso. La bozza prevede anche l’obbligo di assegnare almeno il 15% di litorali liberi in ogni regione e non impone alcun numero massimo di concessioni per lo stesso soggetto, lasciando tale facoltà ai Comuni. Il testo, articolato in tre articoli e cinque pagine, è attualmente oggetto di un negoziato tra la Commissione Ue e l’esecutivo italiano, di cui si sta occupando il ministro agli affari europei Raffaele Fitto. Il tema non risulta all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di domani, il primo dopo la pausa estiva, ma l’intento del governo è approvare la norma entro settembre.

Pubblichiamo qui di seguito gli estratti più significativi del testo, che potrebbe ancora subire modifiche sia in fase di discussione con Bruxelles, sia durante i vari passaggi parlamentari. Fonte: MondoBalneare.com

  • La proroga per le concessioni balneari storiche
Nel primo articolo, la bozza del ddl stabilisce che «la risorsa naturale è da considerarsi scarsa sull’intero territorio nazionale, quando l’area disponibile è pari o inferiore al 49% a livello nazionale o quando l’area disponibile di una singola regione è pari o inferiore al 39%». Il testo impone inoltre di adottare un “Piano nazionale 2024-2029 per lo sviluppo delle attività insistenti sulle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e sportivo”, da concordare con la Conferenza delle Regioni e da sottoporre al parere preventivo del Consiglio di Stato, che ha il compito di recepire la mappatura delle coste italiane e di «delineare le modalità di investimento per la riqualificazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per favorire l’adeguato equilibrio tra le aree oggetto di affidamento in concessione, in autorizzazione o in convenzione e le aree libere o libere attrezzate, in linea con le norme regionali sull’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e i relativi piani urbanistici». Per quanto riguarda le coste libere, il piano «prevede l’assegnazione di una quota dell’area disponibile per una percentuale non inferiore al 15% della risorsa regionale complessiva, da raggiungersi nel periodo di durata del piano stesso» (ovvero entro il 2029), mentre le spiagge già in concessione godranno di una durata variabile da uno a cinque anni, in base alla percentuale di occupazione costiera di ogni regione. Nello specifico, la validità sarà fino al 31 dicembre 2025 per le concessioni situate nelle regioni con meno del 25% di spiaggia libera; fino al 31 dicembre 2027 per le regioni con una percentuale tra il 25% e il 49% e fino al 31 dicembre 2029 per le regioni con più del 49% di spiagge libere. Si tratta a tutti gli effetti di una proroga del termine delle concessioni, rispetto a quello previsto dalla legge 118/2022 del governo Draghi, che aveva fissato la scadenza di tutti i titoli al 31 dicembre 2023.

  • La disciplina delle gare
Il secondo articolo del ddl stabilisce i criteri per riaffidare le concessioni balneari attraverso delle procedure selettive, una volta che saranno arrivate a scadenza. Le gare, afferma la bozza, dovranno svolgersi «nel rispetto del diritto europeo e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della massima partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili». I nuovi titoli potranno avere una durata compresa tra i cinque e i vent’anni e «fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima».

I bandi saranno gestiti dai Comuni, che dovranno pubblicarli sul proprio albo pretorio online per almeno trenta giorni. Inoltre, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale sarà obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, anche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Questi sono gli aspetti che il ddl impone di indicare in ogni bando:
- l’oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell’ubicazione, dell’estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell’area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- informazioni in merito all’eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili o di difficile rimozione;
- la durata della concessione (non inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni);
- la misura del canone determinata mediante l’applicazione dei criteri tabellari di legge vigenti all’atto della pubblicazione del bando;
- la misura dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente in caso di subentro, quale importo minimo posto a base della procedura di assegnazione (disciplinato dall’articolo successivo);
- la cauzione da prestarsi all’atto della stipula dell’atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- i requisiti di partecipazione e i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti; le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto incluso nell’offerta con quantificazione del valore degli investimenti da realizzare;
- le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di affidamento;
- le modalità e i termini della selezione;
- i criteri per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
- i motivi della mancata suddivisione della concessione in lotti e l’eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.

Per quanto riguarda la scelta del concessionario, il ddl impone che l’ente concedente tenga conto dei seguenti criteri:
- qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall’offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché dell’offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- qualità degli impianti e dei manufatti da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- interazione con il sistema turistico nell’ambito territoriale di riferimento, attraverso l’offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
- dell’incremento e della diversificazione dell’offerta turistico-ricreativa;
- valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali impiegati nelle attività oggetto della concessione;
- obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell’ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale, perseguiti dal concorrente;
- impegno del concorrente ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività necessarie alla gestione della concessione, personale di età inferiore ai 36 anni;
- esperienza tecnica e professionale eventualmente già acquisita dal concorrente in relazione all’attività oggetto di concessione, secondo criteri di trasparenza, proporzionalità e di adeguatezza;
- posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, abbiano eventualmente utilizzato una concessione marittima, lacuale o fluviale, per finalità turistico-ricreative o sportiva quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- numero delle concessioni di cui il richiedente è già titolare, in via diretta o indiretta;
- numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

Gli indennizzi per i concessionari uscenti
Sempre nell’articolo 2, il ddl stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi economici a favore dei concessionari uscenti e a carico dei subentranti: «In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione al valore aziendale, calcolato sulla base del valore patrimoniale, reddituale e di avviamento, e all’equa remunerazione investimenti effettuati, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge. Il valore aziendale è determinato sulla base di una perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, la stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio è subordinata all’avvenuto pagamento dell’indennizzo. La mancata ottemperanza al suddetto pagamento è motivo di decadenza della nuova concessione».

Infine, il terzo e ultimo articolo è dedicato a regolamentare la possibilità di rivalutazione della perizia sull’indennizzo da parte del concessionario subentrante, al fine di evitare contenziosi.



Fonte: Mondo Balneare

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